Patrocinio a spese dello Stato

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

Può chiedere di essere ammesso al beneficio l'attore o il ricorrente, il convenuto o il resistente, il chiamato in causa, l'intervenuto, colui che agisce per l'esecuzione di una sentenza, chi chiede la revocazione, chi propone opposizione di terzo. Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio ( art. 119 D.P.R. N.115/2002):

  • Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • Gli apolidi;
  • Gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.
Per ottenere l’ammissione occorre che il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non sia superiore ad € 10.628,16 ai sensi dell’articolo unico D.M. 20 gennaio 2009. Si considera reddito del richiedente la somma dei redditi dei componenti conviventi della famiglia.

L’ammissione può essere chiesta in ogni stato e grado del giudizio ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120).

L'istanza (art. 79) modello scaricabile è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1)
può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1 D.P.R.115/2002) deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2 D.P.R.115/2002) la sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2 D.P.R.115/2002):

  • dal difensore
  • apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
  • accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).

Deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79 D.P.R.115/2002):

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente
  • una dichiarazione sostitutiva di dichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett. o) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
  • l'impegno a comunicare, finché il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione
  • le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e della specifica indicazione delle prove delle quali si intende chiedere l'ammissione (art. 122).

Va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato (art.124 D.P.R.115/2002):

  • davanti al quale pende il processo
  • competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora pendente

Decisione sull'istanza (art. 126 D.P.R.115/2002)
il Consiglio dell'Ordine decide nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta emettendo uno dei seguenti provvedimenti:

  • accoglimento della domanda
  • non ammissibilità della domanda
  • rigetto della domanda

Copia del Provvedimento viene trasmessa all’interessato, al giudice competente ed all’Agenzia delle Entrate , per la verifica dei redditi dichiarati. Se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza l'interessato può riproporla al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto

Modalità per la nomina del difensore

L’ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato,istituiti presso i Consigli dell’Ordine del Distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito .

Costi del Giudizio

L’ammesso al patrocinio non deve affrontare alcuna spesa, tassa, imposta o versare compensi al proprio difensore o consulente. Tutte le spese ed i costi sono anticipati dallo Stato. Qualora il cittadino non abbia i requisiti previsti dalla legge necessari per usufruire del patrocinio a spese dello Stato, è tenuto ad affrontare i costi dei procedimenti giudiziali . In questo caso, oltre al compenso dovuto all’avvocato per l’attività espletata ed oltre alle eventuali spese di consulenza tecnica, dovrà affrontare le seguenti spese ed imposte:

  1. Per la fase di accertamento del Diritto:
    • Spese di notificazione degli atti,
    • Contributo unificato;
    • Eventuali pese di consulenza;
    • Diritti di richiesta e rilascio copie;
    • Tassa registro della sentenza.
  2. Per la Fase Esecutiva eventuale:
    • Spese di notificazione degli atti;
    • Contributo unificato;
    • Tassa di registro.