Iscrizione a ruolo All’atto dell’iscrizione a ruolo della causa, bisogna depositare l’originale dell’atto d’appello, una copia dello stesso per l’ufficio, una copia per il Presidente e una copia per ciascuna controparte nonché due copie del provvedimento impugnato. Deve inoltre essere depositata la nota di iscrizione a ruolo compilata sul modello ministeriale, completa dei dati anagrafici, del codice fiscale delle parti e dell’oggetto, corredato con il codice identificativo della causa. A tutto ciò deve essere allegata la ricevuta di versamento del contributo unificato e degli 8 € di anticipazione delle spese di notifica. Il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusione dell’atto introduttivo. Dal 1° gennaio 2012 la parte appellante quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento integrativo. La altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenuto a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta. Indicazioni Obbligatorie Qualora il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ed il proprio numero di fax ai sensi dell’art. 170 quarto comma del codice di procedura civile ( modificato dall’art. 51 del D. Lgs. N. 112/2008 convertito L. N.133/2008) il contributo unificato è aumentato della metà. Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o nel ricorso il contributo unificato è aumentato della metà. Controllo in ordine al pagamento Il funzionario verifica l’esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento. Verifica anche la corrispondenza dell’importo risultante dallo scaglione di valore della causa al versamento effettuato; verifica infine quando viene presentata una domanda che determina una modifica di valore del processo. Patrocinio a spese dello Stato La materia è disciplinata dagli articoli 74 e seguenti, Decreto Presidente della repubblica D.P.R. 30 maggio 2002 n° 115.L'istanza, in carta semplice, è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 (art. 78). Può essere ammesso al patrocinio a spese dello stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge od altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante. L'ammissione al patrocinio per il processo civile è disposta, in via anticipata e provvisoria, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, dal magistrato competente per il giudizio. I ricorsi avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione sono esenti dal contributo unificato. I ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione di spese e compensi a difensori ed ausiliari in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono assoggettati a contributo unificato nella misura di € 85,00 oltre € 8,00 per anticipazione forfettaria. I suddetti ricorsi vanno proposti al Presidente dell'Ufficio giudiziario competente. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione collegiale (art. 99 del citato D.P.R.). L'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria o su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza. Misure straordinarie per la riduzione del Contenzioso Civile pendente davanti alle Corti d’Appello A seguito dell’entrata in vigore dal 23 dicembre 2011 del D.L. N. 212 che all’art.14 ha modificato l’art. 26 della Legge n. 183/2011 dal 1° gennaio 2012 è necessario presentare a pena di estinzione della causa istanza di trattazione del procedimento sottoscritta personalmente dalla parte ai fini della prosecuzione del giudizio per i soli procedimenti iscritti da più di tre anni e quindi entro il 31 dicembre 2008. Per la presentazione dell’istanza è previsto il termine perentorio di sei mesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2012. Sezione Civile-Lavoro Vedi Avvertenze Settore Civile Sezione Agraria Materia Esente si richiamano le Avvertenze del Settore Civile Sezione Minorenni Materia Esente si richiamano le Avvertenze del Settore Civile