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Corte d'Appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari
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Settore Penale
Avvertenze generali Penale
Avvisi ai difensori
Formazione del ruolo per i dibattimenti
Costituzione di parte Civile
Rilascio di copie, estratti e certificati
Differimento delle udienze
Deposito delle copie del ricorso per cassazione
Domande di riparazione per ingiusta detenzione
Avvisi ai difensori
Il cancelliere della sezione, cui il processo è assegnato, fa notificare ai difensori, almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio, l'avviso per il dibattimento (art.601 comma 4 c.p.p.)
Formazione del ruolo per i dibattimenti
Il ruolo per i dibattimenti è formato ogni 20 giorni dal Presidente della Corte ed è affisso a cura del cancelliere all'ingresso dell’aula, in cui si terrà il dibattimento, almeno un giorno prima di quello della udienza. I ruoli vengono inoltre trasmessi, secondo protocolli di intesa, via email ai Consigli degli ordini forensi del distretto, ai difensori, al Procuratore Generale in sede ed ai cancellieri d’udienza.
Al dibattimento si procede secondo l'ordine del ruolo predisposto dal Presidente secondo indici di ponderabilità da 1 a 3. In ogni caso è data priorità ai dibattimenti con imputati in custodia cautelare (art. 20 disposizione regolamento esecutivo al c.p.p.). Due udienze al mese sono dedicate ai dibattimenti con detenuti.
Costituzione di parte Civile
La parte civile deve essere rappresentata da un avvocato iscritto in qualsiasi albo (art. 4 Regio Decreto Legge 27 novembre 1933, n° 1578, a seguito delle modifiche introdotte con Legge n° 27 del 1997). La costituzione di parte Civile in primo grado è valida anche per il grado di appello. Le conclusioni della parte Civile e la nota delle spese, che devono essere presentate subito dopo la discussione, vanno redatte in carta libera. L'esercizio dell'azione civile nel processo penale non è soggetto al contributo unificato, se è chiesta sola la condanna generica del responsabile. Se è chiesta, anche in via provvisionale, la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato e secondo gli scaglioni di valore di cui all'art. 13 T.U. (art. 12 T.U. 115/2002). Il pagamento delle spese della parte civile ammessa al patrocinio sono poste a carico dell’imputato con pagamento in favore dello stato ( art.110 comma 3 T.U. N.115/2002).
Rilascio di copie, estratti e certificati
Durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque ne abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. E' esente da spese il rilascio a soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Sulla richiesta provvede il Presidente della Sezione con provvedimento in calce alla richiesta stessa (art. 116 c.p.p.). L'autorizzazione non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti (art. 43 disp. att. c.p.p.). Le copie, gli estratti e i certificati si rilasciano in carta semplice previo pagamento dei diritti di cancelleria. Se si tratta di scrittura sequestrata si osservano le disposizioni di cui all'art. 258 c.p.p.
Differimento delle udienze
Le domande di differimento prima dell'udienza fissata per il dibattimento potranno essere accolte nei casi consentiti dalla legge o, in via eccezionale, quando ricorrano giustificati motivi (art. 465 c.p.p.). Il dibattimento può essere sospeso solo per ragioni di assoluta necessità (art. 477 c.p.p.)
Deposito delle copie del ricorso per cassazione
Le parti devono depositare presso la Cancelleria le copie del ricorso per cassazione occorrenti per la notificazione, nonché altre cinque copie oltre ad una per il Procuratore Generale. In caso di omissione si applica la disposizione dell'art. 164, 3° comma, disp. att. c.p.p. che prevede l’effettuazione delle copie con spese a carico di chi ha presentato l’impugnazione. In caso di ricorso proposto esclusivamente dalla parte civile la stessa è tenuta a corrispondere anche € 8,00 per diritti fofettizzati ex art. 30 del D.P.R. n. 115/2002 così modificato dall’art. 1 comma 323 legge Finanziaria 2005.
Domande di riparazione per ingiusta detenzione
Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile riportante una delle formule indicate nell’art. 314 c.p.p. ha diritto ad una equa riparazione per la custodia cautelare subita. La domanda deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui il provvedimento di assoluzione è divenuto irrevocabile. Sulla domanda, prodotta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, decide, in camera di consiglio, il collegio designato con provvedimento del Presidente della Sezione. Alla suddetta domanda deve essere allegata la seguente documentazione in carta libera:
Certificato di detenzione;
Ordinanza di custodia cautelare in carcere o relativo provvedimento di arresti domiciliari;
Sentenza di assoluzione con attestazione del passaggio in giudicato;
Ordine di scarcerazione.
La parte che presenta la domanda deve corrispondere € 8,00 di diritto forfettizzato secondo quanto previsto dall’art. 30 del DPR. N. 115/2002 così modificato dall’art. 1 comma 323 legge Finanziaria 2005.
Patrocinio a spese dello Stato
La materia è disciplinata dagli articoli 74 e seguenti, Decreto Presidente della repubblica (D.P.R.) 30 maggio 2002 n° 115.
L'istanza, in carta semplice, è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo (art.) 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 (art. 78).
L'ammissione al patrocinio per il processo civile e penale è disposta, in via anticipata e provvisoria, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e, in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, dal magistrato competente per il giudizio.
I ricorsi avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione sono esenti dal contributo unificato.
I ricorsi avverso i provvedimenti di liquidazione di spese e compensi a difensori ed ausiliari in ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono assoggettati a contributo unificato nella misura di € 70,00 oltre € 8,00 per anticipazione forfetaria.
I suddetti ricorsi vanno proposti al Presidente dell'Ufficio giudiziario competente.
Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art. 99 del citato D.P.R.).
La materia è affidata, per il processo civile, alla Prima Sezione Civile e, per il processo penale, alla Sezione provvedimenti speciali, tranne che il reclamo verta su provvedimenti delle stesse sezioni, nel qual caso la trattazione è affidata rispettivamente alla Seconda Sezione Civile e alla Prima Sezione Penale.
L'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria o su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.
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