Valgono le avvertenze relative ai procedimenti davanti le sezioni penali della Corte.
La materia è disciplinata dagli articoli 74 e seguenti, Decreto Presidente della repubblica (D.P.R.) 30 maggio 2002 n° 115.
L'istanza, in carta semplice, è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo (art.) 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 (art. 78). Può essere ammesso al patrocinio a spese dello stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 10.628,16. Se l’interessato convive con il coniuge od altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante. Nel solo procedimento penale il limite di reddito di € 10.628,16 è elevato di € 1.032, 91 per ognuno dei familiari conviventi.
L'ammissione al patrocinio per il processo penale è disposta dal magistrato davanti al quale pende il processo o dal magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato , se procede la Corte di Cassazione (art. 96 comma 1 T.U. N. 115/2002).
Il magistrato dichiara inammissibile l’istanza ovvero concede o nega l’ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato o comunicato ( art. 97 comma 1 T.U. n.115/2002).Avverso il provvedimento del magistrato l’interessato può proporre ricorso entro 20 giorni dalla comunicazione ( art. 99 T.U. n. 115/2002). Per effetto dell’ammissione alcune spese sono gratuite altre sono anticipate ( artt. 107- 108 T.U. N..115/2002).
L'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria o su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.