Spese processuali

Attualmente le spese processuali vengono recuperate in base all’art. 205 del T.U. N. 115/2002 modificato dalle legge 18.06.2009 n. 69 che ha introdotto il sistema del recupero per intero e pro quota.
In particolare le spese devono essere quantificate per intero e suddivise per quota in parti uguali nei confronti di ciascun imputato condannato in base all’importo complessivo delle spese ripetibili del processo penale come riportato nel Foglio delle notizie ( ad esempio in presenza di un totale di spese nel predetto foglio notizie di € 1.000,00 a carico di cinque condannati i predetti dovranno pagare € 200,00 ciascuno). Il criterio si applica anche alle spese forfetizzate , previste a seconda del grado del processo e del tipo di rito, che vengono ugualmente suddivise e recuperate pro quota a carico di ogni condannato.
La competenza al recupero spetta all’ Ufficio recupero Crediti del I° grado di giudizio nel caso di conferma o di riforma non sostanziale della sentenza impugnata ( ad esempio nel caso di concessione del beneficio della pena sospesa) , invece nell’ipotesi di riforma sostanziale ( ad esempio modifica del capo di imputazione, la concessione od il diniego di attenuanti o aggravanti ecc.) la competenza al recupero spetta all’Ufficio recupero crediti del II° grado.